La polizza RCT: la richiesta di una società di trasporto
Siamo una società di trasporto e spesso veniamo incaricati anche di eseguire le operazioni di carico e scarico della merce. Durante lo scarico il nostro personale ha sbagliato a manovrare il transpallet e un pallet è caduto travolgendo il magazziniere, causandogli lesioni. L’azienda datrice di lavoro ci ha responsabilizzati ma non abbiamo ben chiaro quale polizza copre questo evento
Quanto è accaduto alla società di trasporti che ci ha interpellati, rientra nella responsabilità civile generale per danni ingiusti causati a terzi con dolo o colpa, obbligando il suo autore al risarcimento del danno.
La normativa di riferimento è quella sui fatti illeciti e, nel caso specifico, la responsabilità extracontrattuale per danni ingiusti causati ai terzi, è regolata all’art. 2043 del Codice Civile
Chi ha diritto a fare valere i propri diritti e quali danni sono reclamabili
In casi come quello descritto, abbiamo una pluralità di soggetti aventi diritto, cioè di coloro i quali possono richiedere il risarcimento per i danni subiti
Andiamo a vederli insieme con ordine:
- Il datore di lavoro del dipendente infortunato, impegnato a corrispondere lo stipendio e ogni altra voce di busta paga al dipendente rimasto assente per tutta la durata dell’infortunio, ha diritto al risarcimento del costo contabile
- L’INAIL potrà esercitare il suo diritto di rivalsa, in qualità di assicuratore sociale, come previsto dall’art. 1916 del Codice Civile, per recuperare quanto indennizzato al dipendente infortunato a titolo di danno biologico, diaria, rimborso spese mediche sostenute o del valore capitalizzato della rendita vitalizia, negli infortuni più gravi.
- L’infortunato stesso o altri aventi diritto, che potranno richiedere il risarcimento del danno differenziale, ovverossia della differenza tra quanto corrisposto dall’INAIL a titolo di indennizzo e quanto dovuto in base ai criteri civilistici del risarcimento.
La soluzione assicurativa
La polizza Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) in adempimento dell’art. 1917 del Codice Civile, tiene indenne l’assicurato per quanto debba corrispondere, a titolo di risarcimento, per danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali o danneggiamento di cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività assicurata.
Il fine della polizza è, dunque, quello di proteggere il patrimonio dell’assicurato quando questi si trovi a dover risarcire un danno a terzi.
Se l’azienda, al momento dell’evento dannoso, non ha in corso una polizza RCT, deve rispondere con il proprio patrimonio.
Copertura della polizza RCT per sinistri avvenuti all'estero
La copertura RCT solitamente vale per i danni che avvengono nei territori degli Stati che compongono l’Europa.
Quando il fatto dannoso accade all’estero, la responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l’evento.
I danneggiati esteri, pertanto, faranno valere i loro diritti risarcitori in base alla normativa vigente nel proprio Stato, diritti che potranno differire nella portata e nell’entità da quanto previsto dalla normativa italiana.
L’importanza della polizza RCT per una azienda è evidente:
- Tutela il suo patrimonio trasferendo il rischio sull’assicuratore
- Mette a disposizione somme assicurate rilevanti, di cui difficilmente un’azienda potrebbe disporre in proprio
- Trasferisce la gestione delle richieste di risarcimento e dei sinistri, dall’azienda alla Compagnia di Assicurazione
- Eventuali sinistri avvenuti all’estero sono gestiti dalla Compagnia, senza che l’azienda debba conoscere le norme locali applicabili
Per maggiori informazioni sulla polizza RCT compila il modulo di contatto o inviaci un’email a ca***@as********.net